COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 12 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 47 del 12 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI

Gara: A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA - U.S. S. VITO del 21 Gennaio 2010 (Reclamo della società U.S. S.

VITO per la riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, di cui alla delibera pubblicata sul

Comunicato Ufficiale n° 31 dell’ 11 Febbraio 2010 della Delegazione Provinciale di Brindisi).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

premesso e considerato

-  che a termini dell’art. 63 delle NOIF e del paragrafo 8.6 del C.U. C.R. Puglia n. 1/2009 per l’attività del

S.G.S., il Sig. Saponaro Giuseppe può svolgere le funzioni di assistente dell’arbitro in qualità di tesserato

per la società TAF Ceglie;

-  che a nulla rileva la sua età anagrafica, perché il Saponaro non è stato riportato in distinta nella parte

dedicata ai calciatori (titolari e riserve) occupata da altri 18 nominativi, sicché le sue mansioni sono

inequivoche non potendo venire utilizzato che come assistente dell’Arbitro;

-  che, pertanto, la decisione del Giudice di prime cure merita di essere confermata;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1) rigettarsi il reclamo in epigrafe indicato;

2) per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della società U.S. SAN VITO.

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