COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 12 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 12 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: AD. POL. SAN GERARDO - A.S.D. ACCADEMIA BARIPOINT TRANI del 14 Febbraio 2010
(Reclamo della società AD. POL. SAN GERARDO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice
Sportivo a carico della stessa calciatore (ammenda di € 1.500,00), di cui alla delibera pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n° 43 del 18 Febbraio 2010 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
premesso e considerato
- che i dirigenti della società Pol. San Gerardo si sono prontamente adoperati per riportare la calma tra i
propri calciatori, così come chiarito dal direttore di gara nel supplemento di rapporto reso dinanzi a questa
Commissione;
- che la sanzione è, comunque, abnorme rispetto a fatti riconducibili alla responsabilità “oggettiva” della
reclamante;
tutto ciò premesso e considerato, in parziale accoglimento del gravame,
DELIBERA
1) ridursi € 500,00 l’ammenda comminata dal Giudice di prime cure alla società AD. POL. SAN GERARDO;
2) non addebitarsi alcuna atteso l’esito del reclamo.