COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 12 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 12 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATO JUNIORES
Gara: G.V.C. VILLA CASTELLI - A.S.D. CISTERNINO del 13 Febbraio 2010. (Reclamo della G.V.C. VILLA
CASTELLI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il
risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 25 Febbraio 2010
Delegazione Provinciale di Brindisi).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- rilevato che con Comunicato Ufficiale n. 40 del 28 Gennaio 2010 del Comitato Regionale Puglia
(abbreviazione dei termini procedurali) è stato deciso che: “dovranno pervenire a mezzo telefax o altro
mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo
giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo
territoriale”
- considerato che il ricorso è stato inoltrato a mezzo fax il giorno 1 marzo 2010 quindi in epoca successiva
a quanto disposto dal Comitato Regionale Puglia
P.Q.M.
D E L I B E R A
dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società G.V.C. VILLA CASTELLI e, per l’effetto, addebitare
la relativa tassa sul conto della società.