COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 12 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 47 del 12 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Gara: U.S.D. MARTANO - A.S.D. TUGLIE del 14 Febbraio 2010. (Reclamo della A.S.D. TUGLIE in

opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato

della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 25 Febbraio 2010 del Comitato

Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  rilevato che con reclamo inviato al Giudice Sportivo in data 18/2/2010 la società A.S.D. TUGLIE asserendo

genericamente che alla gara MARTANO - TUGLIE avrebbe partecipato il calciatore CIURLIA Mauro in

posizione irregolare senza però addurre alcuno dei motivi della presunta irregolarità;

-  rilevato che a causa delle indicazioni generiche il Giudice Sportivo con Comunicato Ufficiale n. 44 del

25/2/2010 aveva dichiarato la inammissibilità del reclamo succitato perché “redatto in forma generica” in

applicazione dell’art. 33 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva;

-  considerato che ai sensi dell’art. 36 n. 7 del Codice di Giustizia Sportiva con il ricorso di 2^ istanza non si

possono sanare irregolarità procedurali cha hanno reso inammissibile il reclamo davanti al giudice di

primo grado, ne deriva che il reclamo proposto dalla società A.S.D. TUGLIE va rigettato, non solo perché

era proposto avverso la semplice delibera di inammissibilità adottata dal primo giudice ma anche perché i

chiarimenti che avrebbero dovuto essere dati in sede di giustizia sportiva di primo grado non sono validi

per superare la genericità del reclamo così come evidenziato dal primo giudice

P.Q.M.

D E L I B E R A

respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. TUGLIE e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul

conto della società.

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