COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 12 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 12 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: A.S.D. SOCCER ATLETICO - A.S.D. ATLETICO MOLA del 21 Febbraio 2010. (Reclamo della
A.S.D. SOCCER ATLETICO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
del calciatore LO BASCIO Angelo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 25 Febbraio
2010 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- considerato che la squalifica per n. 2 gare inflitta al calciatore LO BASCIO Angelo non è impugnabile ai
sensi dell’art. 45 comma 3 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
D E L I B E R A
dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. SOCCER ATLETICO e, per l’effetto,
addebitare la relativa tassa sul conto della società.