COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 12 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 47 del 12 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Gara: A.S.D. SOCCER ATLETICO - A.S.D. ATLETICO MOLA del 21 Febbraio 2010. (Reclamo della

A.S.D. SOCCER ATLETICO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico

del calciatore LO BASCIO Angelo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 25 Febbraio

2010 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  considerato che la squalifica per n. 2 gare inflitta al calciatore LO BASCIO Angelo non è impugnabile ai

sensi dell’art. 45 comma 3 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva

P.Q.M.

D E L I B E R A

dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. SOCCER ATLETICO e, per l’effetto,

addebitare la relativa tassa sul conto della società.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it