COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 12 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINAR
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 12 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la
partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO E dell’Avv. Gioacchino GHIRO (componenti), nella riunione del
25 Gennaio 2010 ha adottato i seguenti provvedimenti:
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 25/11/2009 (prot. n.2939/256pf/09../AA/ac) nei
confronti di:
1) Maurizio Striano calciatore attualmente tesserato per la società ASD Atletico Tricase;
2) Maurizio Fanulli, Presidente della società ASD Copertino;
3) Claudio De Pascali, dirigente della soc. ASD Copertino;
4) la società ASD Copertino;
5) la società Nuova Nardò Calcio
per rispondere
- il sig.Maurizio Striano della violazione di cui all'art.1 comma 1 CGS, con riferimento all'art.40,
comma 4, delle NOIF e all'art.10, commi 2 e 4 del CGS per avere sottoscritto una richiesta di
tesseramento per la società ASD Copertino, mentre era tesserato per un'altra società, come
descritto nella parte motiva, nonché della violazione di cui all''art.1, comma 1, del Codice di Giustizia
Sportiva, anche in relazione all'art.10, commi 2 e 6 del CGS, per violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità, per aver disputato le gare Virtus Casarano – Copertino del 25/1/2009 e
Copertino – Nuova Nardò dell'1/2/2009 del campionato di Eccellenza CR Puglia nelle file della
società ASD Copertino senza averne titolo perchè tesserato per un'azltra società, come descritto
nella parte motiva;
- il sig. Maurizio Fanulli della violazione di cui all'art.1 comma 1, CGS, con riferimento all'art.40,
comma 4, delle NOIF e all'art.10, commi 2 e 4, del CGS, per aver sottoscritto la richiesta di
tesseramento del calciatore Maurizio Striano, senza aver effettuato con la necessaria diligenza le
opportune verifiche volte ad identificare l'esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il
tesseramento de quo;
- il sig. Claudio De Pascali della violazione di cui all'art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,
anche in relazione all'art.10, commi 2 e 6, del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e
probità, per aver sottoscritto le distinte delle gare Virtus Casarano – Copertino del 25/1/2009 e
Copertino – Nuova Nardò dell'1/2/2009 del Campionato di Eccellenza C.R.Puglia in cui dichiarava che
i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la
responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calciatore Maurizio Striano non ne avesse
titolo come succintamente descritto nella parte motiva;
- la società ASD Copertino a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2,
del CGS per le violazlioni ascritte al Presidente nonché dei propri tesserati ovvero dei soggetti che
comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art.1, comma 5, CGS;
- la società Nuova Nardò Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del
CGS, nelle violazioni ascritte al proprio tesserato;
FATTO
Con nota del 3/8/2009 il Responsabile della Commissione Tesseramenti FIGC trametteva alla Procura
Federale – per le indagini di sua competenza -, gli atti relativi al reclamo proposto dal calciatore
Maurizio Striano avverso il mancato tesseramento in favore della società ASD Copertino da parte del
Comitato Regionale Puglia.
Dall'esame della documentazione acquisita nel corso degli accertamenti espletati, la Procura Federale
rilevava:
- che il calciatore Maurizio Striano in data 22/9/2007 veniva tesserato per la società USD A.Toma;
- che in data 19/9/2008, lo stesso veniva trasferito “ in prestito “ alla società Nuova Nardò Calcio;
- che successivamente, detta ultima società inseriva il calciatore nella lista di “svincolo suppletiva” del
15/12/2008;
- che in data 20/12/2008, la società ASD Copertino, inviava la richiesta di tesseramento n.205436,
relativa al calciatore Maurizio Striano, e che detta richiesta non veniva accolta dal Comitato
Regionale Puglia in quanto il calciatore risultava in prestito alla società Nuova Nardò Calcio e non
poteva quindi, essere inserito nelle liste “di svincolo”, dalla società medesima;
- che in data 24/2/2009 il sig. Maurizio Striano proponeva reclamo alla Commissione Tesseramenti
avverso il mancato tesseramento;
- che la Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul C.U. n.17/D rigettava il reclamo
confermando la validità del tesseramento con “vincolo temporaneo” in favore della società Nuova
Nardò Calcio;
- che detta pronuncia diveniva defintiva perchè non impugnata;
- che sulla base di quanto innanzi richiamato, il calciatore Maurizio Striano e la società ASD Copertino
in persona del suo Presidente e legale rappresentante sig. Maurizio Fanulli, nella medesima stagione
sportiva, avevano sottoscritto una seconda richiesta di tesseramento, mentre il medesimo calciatore
era già tesserato per un'altra società;
- che il sig.Maurizio Fanulli, nella su riferita qualità, non aveva posto in essere con la dovuta diligenza e
cautela, le opportune verifiche volte a determinare lo “status” del calciatore e la sussistenza di
eventuali impedimenti di natura contrattuale per un eventuale valido tesseramento;
- ritenuto pertanto che i fatti, come innanzi succintamente descritti integravano gli estremi della
violazione di cui all'art.1, comma 1, CGS, con riferimento all'art.40, comma 4, delle NOIF e all'art.10,
commi 2 e 4, del CGS, ascrivibili al sig. Maurizio Striano, (calciatore tesserato per la società ASD
Atletico Tricase), nonché al sig. Maurizio Fanuli, quale Presidente e legale rappresentante della
società ASD Copertino;
- che, inoltre, dall'esame della documentazione pervenuta alla Procura Federale, il calciatore Maurizio
Striano era stato impiegato dalla società ASD Copertino nelle gare Virtus Casarano – Copertino del
25/1/2009 e Copertino – Nuova Nardò dell'1/2/2009 del Campionato di Eccellenza C.R. Puglia in
posizione irregolare perchè tesserato con la società Nuova Nardò Calcio e che il il nominativo del
calciatore Maurizio Striano era stato inserito nelle distinte giocatori delle succitate gare, firmate, -
quale dirigente accompagnatore ufficiale -, dal sig. Claudio De Pascali, dirigente della società ASD
Copertino;
- che pertanto, con la sottoscrizione delle liste di gara il già citato sig. Claudio De Pascali aveva quindi
attestato e confermato (inesattamente) la regolarità dei tesserati partecipanti alle gare succitate, sotto
la responsabilità della società di appartenenza, secondo le norme vigenti;
- che il sig. Maurizio Striano aveva partecipato alle predette gare nell'interesse della soc.ASD Copertino;
- che l'avvenuta partecipazione alle gare di un calciatore tesserato per un'altra società integrava la
violazione dei principi di lealtà probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS anche
in relazione all'art.10, commi 2 e 6, del CGS, ascrivibile al sig. Maurizio Striano, calciatore tesserato
per la società ASD Atletico Tricase ed al sig. Claudio De Pascali, dirigente della società ASD
Copertino;
- che il Giudice Sportivo, del Comitato Regionale Puglia con decisione pubblicata sul C.U. n.52 del
26/2/2009, per le violazioni attinenti alla irregolare partecipazione del calciatore alle gare, su
menzionate, aveva deliberato la punizione sportiva della perdita delle gare a carico della società ASD
Copertino per cui la stessa non poteva essere nuovamente giudicata, punita e sanzionata per gli
stessi fatti;
- tutto ciò premesso la Procura Federale della FIGC con la nota succitata del 25/11/2009 deferiva a
questa Commissione i succitati sig.ri Striano Maurizio, Fanulli Maurizio, De Pascali Claudio (nelle
rispettive loro qualità innanzi menzionate) e le società ASD Copertino e Nuova Nardò Calcio, affinchè
rispondessero delle violazioni innanzi contestate e testualmente trascritte.
Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc.a.r. del 22/12/2009, la
Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle su menzionate parti
deferite per l'udienza del 13/10/2008 alla quale comparivano:
- per la Procura Federale l'avv.Giuseppe Monaco;
- il sig.Maurizio Striano assistito dal dott. Giampaolo Calò in sostituzione dell'avv. Edoardo Chiacchio;
- per la Nuova Nardo Calcio l'avv. Sandro Matino;
Su richiesta congiunta del S.Procuratore Federale avv. Giuseppe Monaco, del calciatore Striano Maurizio
e del suo difensore dott.G.Calò, nonché dell'avv.S.Matino per la Nuova Nardò Calcio, la Commissione
Disciplinare Territoriale rinviava la comparizione delle parti all'udienza del 15/2/2010 alla quale
comparivano:
- per la Procura Federale l'avv. Giuseppe Monaco;
- per la soc. Nuova Nardò Calcio l'avv. Sandro Matino;
- il sig. Maurizio Fanulli in proprio e quale Presidente della soc. ASD Copertino;
- il sig. Maurizio Striano assistito dall'avv. Gianpaolo Calò in sostituzione dell'avv. Edoardo Chiacchio.
In via preliminare, l'avv. P.Monaco per la Procura Federale e l'avv. Matino per la soc.Nuova Nardò
Calcio, dichiaravano di aver raggiunto - ai sensi dell'art.23 n.1 CGS, l'intesa sulla misura della
sanzione da adottare, così formulata: “Ammenda di € 250,00 a carico della soc.Nuova Nardò
Calcio....”.
Richiesta questa sulla quale la Commissione Disciplinare – ai sensi dell'art.23 n.2 CGS – dichiarava di
riservarsi l'esame e di sciogliere la riserva con il provvedimento definitivo.
Espressamente rifiutavano il c.d. “patteggiamento” (art.23 n.1 CGS) e chiedevano procedersi oltre
nell'istruttoria dibattimentale, sia il calciatore Maurizio Striano che il sig. Maurizio Fanulli nella qualità in
atti.
Procedutosi all'interrogatorio dei sig.ri Maurizio Striano e Maurizio Fanulli (per sé e quale presidente
dell'ASD Copertino); dopo aver dato atto dell'allontanamento dell'avv. S.Matino difensore e
rappresentante della soc. Nuova Matino Calcio e, dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale –
per carenza di ulteriori richieste-, le parti presenti venivano invitate a rassegnare le rispettive
conclusioni, che – dopo ampia discussione – venivano così formulate:
- l'avv. G.Monaco per la procura Federale:
“.....mi riporto integralmente agli atti processuali ed in particolare alla istanza proposta dallo Striano
dinanzi alla Commissione Tesseramenti e formulo le seguenti richieste di condanna: - per il
calciatore Maurizio Striano la squalifica di anni 2; - per il sig. Maurizio Fanulli la inibizione di mesi
3; - per il sig. Claudio De Pascali la inibizione di anni 2; - per la società ASD Copertino
l'ammenda di € 1.000,00”;
- l'avv. Gianpaolo Calò per il calciatore Maurizio Striano: chiedeva “....in via principale il
proscioglimento del calciatore Maurizio Striano ed in via del tutto subordinata comminarsi la sanzione
minima prevista dal Codice di Giustizia Sportiva....”;
- il sig. Maurizio Fanulli per sé e per la società da lui rappresentata chiedeva: “......la totale completa
assoluzione da ogni addebito mosso dalla Procura Federale, per aver sempre agito in buona e
perfetta fede sulla base dei documenti acquisiti agli atti del processo, sempre ritenuta valida e mai
posta in dubbio sotto il profilo formale e sostanziale.....”.
La Commissione si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) “Thema decidendum” del presente giudizio (sulla base delle contestazioni mosse dalla Procura
Federale innanzi testualmente riportate) è la sola valutazione degli effetti prodotti dall'invalidità del
tesseramento, posto in essere – in concorso fra loro – dalla soc.Nuova Nardò Calcio, dal calciatore
Maurizio Striano e dal sig. Maurizio Fanulli (nella qualità di presidente dell'ASD Copertino); e quindi se,
- ed in quale misura -, vi siano responsabilità addebitabili alle soc.ASD Copertino e Nuova Nardò: oltre
alla contestata responsabilità personale del sig.Claudio De Pascali (dirigente dell'ASD Copertino) per
aver confermato, con la sottoscrizione delle distinte di gara, la regolarità del tesseramento del
calciatore Maurizio Striano.
Il deferimento de quo, trae infatti origine dalla trasmissione degli atti alla Procura Federale, da parte
della Commissione Tesseramenti della FIGC, a seguito e per effetto della decisione (pubblicata sul
C.U. n.17/D) di rigetto del reclamo proposto dal calciatore Maurizio Striano e della conferma della
validità del tesseramento con vincolo temporaneo in favore della soc.Nuova Nardò Calcio, ostativo
quindi di ulteriori tesseramenti nella stessa stagione sportiva con altre società.
Decisione questa divenuta definitiva e vincolante (quale “res judicata”) perchè non impugnata dalle parti
interessate e che pertanto non consente di revocare in alcun modo in dubbio la responsabilità del
calciatore Striano e del sig. Fanulli (nella qualità di presidente dell'ASD Copertino) per le violazioni
dell'art.1 comma CGS con riferimento all'art.40 – comma 4 delle NOIF e dell'art.10 commi 2 e 4 del CGS,
punite come da dispositivo; unitamente alle società ASD Copertino (per responsabilità diretta ed
oggettiva, ai sensi dell'art.4 commi 1 e 2 del CGS) e Nuova Nardò Calcio (per responsabilità oggettiva ai
sensi dell'art.4 comma 2 del CGS).
Vanno pertanto rigettate le richieste di proscioglimento avanzate dal calciatore Maurizio Striano e dal
Presidente dell'ASD Copertino sig. Maurizio Fanulli, nel corso del presente procedimento.
2) Per quanto invece attiene alla misura delle sanzioni, vanno accolte – ancorchè solo parzialmente -, le
tesi di alcuni dei deferiti, per la motivazioni che seguono.
Va dato preliminarmente atto dell'accordo intercorso fra la soc.Nuova Nardò Calcio e la Procura Federale;
per cui la Commissione , letto ed applicato l'art.23 n.2 CGS, dichiara congrua la sanzione dell'ammenda
di € 250,00 concordata fra le parti innanzi menzionate e ne dispone l'applicazione come da dispositivo.
Per quanto invece attiene al calciatore Maurizio Striano ed al Presidente sig. Maurizio Fanulli, va subito
detto che la documentazione acquisita al processo consente di ritenere che i deferiti succitati, siano stati
indotti in errore allorchè fu loro assicurato dalla società Nuova Nardò Calcio che, il precedente
tesseramento (dalla USD Toma Maglie alla Nuova Nardò Calcio) fosse a titolo “definitivo” e non
“temporaneo”; e fosse quindi valido e legittimo il successivo trasferimento all'ASD Copertino.
Buona fede ed induzione in errore che tuttavia non esonera i deferiti dagli addebiti loro contestati, (di
scarsa diligenza e di omesse verifiche relative all'invalidità del tesseramento) e che pertanto non
assurgono, a dignità di “esimenti” ma solo di “attenuanti”, in verità supportate da altri aspetti (rimasti non
del tutto chiariti processualmente), a cominciare dalla diversità delle date di comunicazione, da parte degli
organi amministrativi competenti, relative al mancato accoglimento della richiesta di tesseramento del
20/12/08 del calciatore Striano.
Dagli atti del processo risulta infatti che la comunicazione della invalidità del tesseramento del calciatore
Striano è stata effettuata alla Nuova Nardò Calcio con telegramma datato 29/1/2009; mentre per l'ASD
Copertino l'analoga comunicazione risulta effettuata con telegramma datato 3/2/2009.
Diversità di date che hanno inciso fortemente quanto meno sull'esito della gara Copertino – Nuova Nardò
Calcio dell'1/2/2009 che, peraltro risulta vinta dalla Nuova Nardò su suo reclamo utilizzando quella stessa
invalidità (alla cui realizzazione aveva concorso insieme ad altri) della quale era appena venuta a
conoscenza con la suddetta comunicazione del 29/1/09.
Tant'è che il Giudice sportivo dell'epoca, fu indotto ad accogliere il reclamo ma a rimettere gli atti alla
Procura Federale per gli accertamenti ed i provvedimenti di sua competenza (v.delibera pubblicata sul
C.Uff. n.52 pag.12/13 del C.R.P.).
Le sanzioni comminate al sig. Striano, all'ASD Copertino ed al sig. Maurizio Fanulli (nella ridetta qualità)
indicate in dispositivo, non potevano quindi non tenere conto di quanto innanzi evidenziato e sono state
pertanto determinate applicando le ricorrenti, quanto doverose attenuanti.
3) Va di contro mandato assolto da ogni addebito il dirigente dell'ASD Copertino, sig. Claudio De Pascali,
per i motivi che seguono.
La contestazione della Procura Federale mossa al su menzionato sig. Claudio De Pascale è quella della
“...violazione di cui all'art.1 comma 1 del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all'art.10 commi 2
e 6 del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le distinte delle
gare “Virtus Casarano – Copertino del 25/1/2009” e “Copertino – Nuova Nardò dell'1/2/2009” del
Campionato di Eccellenza C.R. Puglia in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente
tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta norme
vigenti, malgrado il calciatore Maurizio Striano non ne avesse titolo ….” (testuale).
E' del tutto evidente quindi che una tale contestazione si fondi sul presupposto della “nullità” del
trasferimento del calciatore, Striano dalla Nuova Nardò Calcio alla ASD Copertino così come statuito dalla
Commissione Tesseramenti (di cui al C.U. n.17/D) con provvedimento del seguente tenore: “.....per
quanto sopra non si potrà che confermare valido il trasferimento a titolo temporaneo della USD A.Toma
Maglie a favore della srl Nuova Nardò Calcio del calciatore Striano e per l'effetto nullo quello a favore
dell'ASD Copertino....” (testualmente).
Versandosi in tema di “nullità” del trasferimento, ne deriva che i suoi effetti retroagiscono “ex tunc”
travolgendo ed inficiando quindi le gare (Casarano – Copertino del 25/1/2009 e Copertino – Nuova Nardò
dell'1/2/2009) alle quali aveva partecipato il calciatore Striano, e che il Dirigente De Pascali – con la
sottoscrizione delle distinte di gara aveva dichiarato essere in posizione regolare.
Ma una tale tesi non può essere più sostenuta atteso il recente “revirement” della V° sez.della Corte di
Giustizia della F.I.G.C. che con decisione del 9/2/2010 (di cui al C.Uff. n.155/CGF del 15/2/2010), ha
affermato il principio secondo cui, in caso di invalidità del tesseramento di un calciatore per cause a lui ed
alla società di appartenenza non del tutto imputabili), il tesseramento non è “nullo” (con efficacia “ex tunc”)
ma è “annullabile” con efficacia “ex nunc”.
Applicando al caso in esame, tale principio giuridico – dal quale questa Commissione non ha motivo di
discostarsi -, si perviene alla conclusione per cui, avendo l'ASD Copertino avuto notizia del mancato
accoglimento del tesseramento del calciatore Maurizio Striano, con telegramma n.034/F del 3/2/2010
(doc.n.19 all.agli atti di indagine della Procura Federale), è indubbio che fino a tale data, l'ASD Copertino
(e per essa il suo Dirigente sig.Claudio De Pascali), non avevano avuto notizia e quindi conoscenza
dell'invalidità del trasferimento del calciatore Striano e non erano quindi assoggettabili alle sanzioni
connesse e relative a tale invalidità che, come innanzi detto, esprime i suoi effetti “ex nunc”, cioè dal
3/2/09, cioè quando – nella specie in esame – le gare del 29/1/09 (Casarano – Copertino) e dell'1/2/09
(Copertino – Nuova Nardò) erano già state giocate, nella presunzione di regolarità del tesseramento del
calciatore Maurizio Striano.
Motivo questo per il quale il dirigente dell'ASD Copertino – sig.Claudio De Pascali va mandato assolto
dall'addebito mossogli dalla Procura Federale.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
DELIBERA
- affermarsi la responsabilità del calciatore Maurizio Striano e per l'effetto infliggergli la sanzione della
squalifica di mesi tre;
- affermarsi la responsabilità del sig. Maurizio Fanulli e per l'effetto infliggergli la sanzione della
inibizione per la durata di mesi uno;
- affermarsi la responsabilità della soc.ASD Copertino e per l'effetto infliggerle la sanzione
dell'ammenda di € 150,00;
- affermarsi la responsabilità della soc. Nuova Nardò Calcio e per effetto della avvenuta concordata
misura della sanzione (art.23 n.1 CGS) confermarle la punizione dell'ammenda di € 250,00;
- assolversi il sig. Claudio De Pascali dagli addebiti mossigli.