COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 11 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. LAURAS (Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 11 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

S.S. LAURAS (Campionato di Promozione)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 34 e 35 del 18/ 25.02.2010.

Gara Lauras / Ghilarza del 13.02.2010.

La S.S. Lauras ha proposto reclamo avverso l’ammenda di Euro 800.00 e la diffida inflitte alla società.

Per tutta la durata della gara i sostenitori della squadra ospitante rivolgevano, ad uno degli assistenti, triviali insulti e gravi minacce, lanciando anche al suo indirizzo, senza colpirlo, alcune palle di neve ghiacciata. Al termine della gara un individuo, qualificatosi come presidente della società, entrava indebitamente nello spogliatoio dell’arbitro per comunicargli che all’esterno lo attendevano numerosi sostenitori, inferociti dall’ “arbitraggio disastroso”, del cui operato egli “si lavava le mani”. Infine, nel lasciare l’impianto sportivo, l’arbitro ed assistente venivano bloccati per circa un quarto d’ora da un gruppo di sostenitori che li coprivano di insulti e minacce di particolare gravità. Una volta che l’arbitro era finalmente riuscito ad entrare nella sua autovettura assieme agli assistenti, un finestrino di questa veniva centrato da una palla di neve. Lo stesso veicolo risultava poi danneggiato in diverse parti della carrozzeria.

Il provvedimento sanzionatorio ha altresì fatto obbligo alla società di risarcire tali danni.

La reclamante ha contestato gli addebiti ed ha domandato un’equa riduzione delle sanzioni adottate in funzione di quanto realmente accaduto.

La Commissione, nella scorta del referto arbitrale, ritiene provati gli addebiti nei confronti della società, a titolo di responsabilità oggettiva, stante la deprecabile, scomposta condotta del pubblico durante lo svolgimento della gara.Tale condotta, caratterizzata da insulti, minacce e dal lancio di palle di neve all’indirizzo dell’arbitro, è stata aggravata dall’ingresso non autorizzato di un dirigente della società, al termine dell’incontro, all’interno dello spogliatoio dell’arbitro, nonché dalla protesta e dalle minacce poste in essere, successivamente,da un gruppo di tifosi locali nei confronti dello stesso direttore di gara.

La portata degli episodi, circoscritta alle proteste, alle espressioni ingiuriose ed al lancio di palle di neve e non trascesa in atti di particolare violenza, giustifica una adeguata riduzione delle sanzioni inflitte, come da dispositivo. Quanto ai danni che l’autovettura dell’arbitro possa aver subito per il danneggiamento della carrozzeria, l’obbligo risarcitorio è subordinato all’effettiva prova dei danni stessi e della loro entità, che dovrà essere fornita da parte dello stesso direttore di gara.

Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, la Commissione DELIBERA di ridurre la sanzione dell’ammenda inflitta alla società S.S. Lauras ad Euro 500,00, e di revocare la diffida, confermando nel resto.

Dispone il non addebito della tassa.

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