COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 11 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TUTTAVISTA (Campionato di 2^ Categoria)

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 11 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

U.S. TUTTAVISTA (Campionato di 2^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 04 marzo 2010.

Gara Union 22 / Tuttavista del 13.02.2010.

La società Tuttavista ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, con il quale, in relazione alla gara in epigrafe, è stata inflitta la punizione sportiva della gara con il risultato 0 a 6.

La Commissione, rilevato che la reclamante non ha notificato alla controparte copia del ricorso, così come previsto dall’art.33, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa.

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