COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 50 del 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 128 stagione sportiva 2009/

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 50 del 04/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

128 stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Castelnuovese avverso la squalifica per sei gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Grezzi Riccardo (C.U. n. 29 del 3/02/2010)

Il G.S.T., con riferimento agli avvenimenti accaduti nel corso della competizione esterna, disputata in data 30/01/2010 contro la società Montevarchi Mercatale, motivava così la sanzione applicata a carico del giocatore di cui in epigrafe “Espulso per condotta violenta nei confronti di calciatore avversario, alla notifica del provvedimento offendeva ripetutamente il D.G.”.

Ricorre l’impugnante ricostruendo una diversa dinamica nella quale il proprio calciatore, per difendersi dalla violenta reazione dell'avversario al fallo subito, avrebbe semplicemente smanacciato senza che nel gesto fosse presente “violenza”.

Contesta inoltre la quantificazione della squalifica eccependo non solo l'eccessività delle tre giornate comminate per il gesto violento ma anche le ulteriori tre giornate inflitte per il comportamento ingiurioso ed a tal proposito richiama la precedente decisione n. 104 della C.D.T. riportata nel C.U. n. 43 del 28/01/2010 relativa al giocatore Mancini Emiliano.

La società conclude pertanto per una riduzione della squalifica comminata.

Tale ricostruzione appare però totalmente smentita non solo dal contenuto del rapporto di gara ma anche dal successivo supplemento nel quale il D.G. descrive dettagliatamente sia il gesto violento compiuto dal giocatore (una gomitata), sia le ingiurie urlate immediatamente dopo la notifica del cartellino rosso e successivamente ripetute oltre al tentativo di aggredire il D.G. (effettivamente omesso nella parte motiva dal G.S.T.).

Al di là delle evidenti considerazioni in ordine ai minimi edittali stabiliti dall'art. 19 comma 4 lettera b) che punisce il gioco violento (senza conseguenze) nei confronti di un avversario con la squalifica minima di tre giornate occorre ribadire che il medesimo art. 19 comma 4 alla lettera a) punisce con il minimo di due giornate l'atteggiamento offensivo o anche solo irriguardoso nei confronti del D.G.. Tale sanzione dovrebbe essere incrementata di almeno una giornata per l'iterazione delle offese giungendo alla squalifica totale di sei gare.

Per quanto attiene al precedente citato (che ha ridotto la squalifica al giocatore con la sanzione di quattro giornate anziché cinque) bisogna rilevare che il computo delle medesime è riportato nel dettaglio proprio nella motivazione della delibera nella quale non è comunque presente alcuna reiterazione nella condotta illecita.

Nel caso specifico emerge però una condotta ulteriore che potrebbe essere valutata in ordine ad un'eventuale inasprimento della squalifica.

Appare infatti evidente a chiunque abbia la voglia di leggere un qualsiasi Comunicato Ufficiale (della Toscana o di altra regione) come i gravi fatti correttamente descritti nel rapporto di gara siano stati benevolmente valutati dal G.S.T. che ha adottato il provvedimento disciplinare inquadrandolo nel limite minimo prescritto dalla norma.

Occorre inoltre rilevare che il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede la possibilità di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”.

A tale proposito è opportuno richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, già estremamente contenute.

E' evidente che, in tali casi, le Società dovrebbero astenersi dal ricorrere al Giudice di secondo grado impedendo, con tale mancata impugnazione, qualsiasi possibile ingerenza peggiorativa nella decisione adottata.

La possibilità di attuazione di quanto previsto dall’art. 36 co. III del Codice di Giustizia Sportiva ha trovato unico limite nella descrizione “morbida” del fatto (senza alcuna conseguenza) fornita dal D.G. e nel conseguente dubbio che si trattasse di un reale tentativo di aggressione impedendo, quanto meno sotto il profilo dell’opportunità, l’applicazione della reformatio in pejus, pur permanendo forti perplessità sulla congruità della sanzione applicata.

Pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T. al calciatore Grezzi Riccardo appare, anche in considerazione del successivo atteggiamento antisportivo tenuto nei confronti del D.G., corretta e proporzionata.

p.q.m.

La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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