COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CAT
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 51 del 11/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
141 Stagione Sportiva 2009/2010 Reclamo Nuova Polisportiva La Sella Avverso Inibizione Fino Al 15\6\2010 Del Dirigente Caneschi Alessandro (C.U. N° 29 Del 3\2\2010)
Reclama la Nuova Pol. La Sella avverso la inibizione in oggetto comminata dal G.S.T. di Arezzo con la seguente motivazione: “Allontanato per comportamento non regolamentare alla notifica del provvedimento si faceva incontro al D.G. con fare minaccioso e nel contempo lo offendeva. Veniva allontanato da alcuni dirigenti e giocatori della propria squadra. A fine gara reiterava le offese e le minacce., quindi seguiva il D.G. fino allo spogliatoio e ne prendeva a calci la porta. All’uscita del D.G. dall’impianto lo offendeva e minacciava ancora”.
La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione contesta quanto riportato sul rapporto gara, in particolare nega che il Caneschi abbia in primo luogo tenuto comportamento non regolamentare poichè lo stare in piedi davanti alla panchina era un suo diritto in quanto f.f. di allenatore, nega altresì che il Caneschi abbia tenuto in seguito i comportamenti descritti nel rapporto ed in particolare il tentativo di testata, ammette alcune delle offese riferite dal D.G., ed a proposito dei calci alla porta si chiede come il D.G. possa aver individuato proprio il Caneschi non essendo la porta dello spogliatoio arbitrale provvista di vetro in modo tale da poter riconoscere chi sta all’esterno..
La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto non solo decide di respingere il reclamo, ma ai sensi dell’art. 36 n° 3 del C.G.S. decide di aggravare la sanzione a carico del dirigente Caneschi Alessandro..
Nonostante sia stata introdotta dalla novella del 2005 del C.G.S. la c.d. reformatio in pejus viene applicata raramente da questa C.D., e solo in casi di evidente difformità da quella che sarebbe stata ritenuta la sanzione equa.
Nel caso di specie solo dall’esame del reclamo si è potuto notare come nel rapporto vi fosse il tentativo di testata da parte del Caneschi, episodio che, evidentemente per un errore di lettura, il primo giudice aveva omesso di contestare, limitandosi a descrivere il comportamento del Caneschi come minaccioso.
Nel supplemento del resto il D.G. conferma integralmente quanto già riferito nel rapporto di gara compreso il tentativo di testata non posto in essere per la differente statura dei contendenti, e, a proposito della presunta impossibilità nell’individuazione del Caneschi come colui che avrebbe colpito con calci la porta dello spogliatoio, precisa di aver potuto effettuare il riconoscimento dal fatto che il Caneschi, in modo inconfondibile, mentre tirava i calci, continuava ad inveire e che, nel frangente, anche altri tesserati all’esterno lo invitavano a desistere.
La sanzione irrogata dal primo giudice evidentemente non tiene conto, o ne tiene in misura insufficiente, del tentativo di aggressione, non contestato in motivazione, ma già presente nel primo rapporto.
La sanzione è pertanto inferiore a quanto effettivamente commesso dal dirigente e va aumentata a sei mesi.
Viene posto rilievo sul fatto che le società, nell’effettuare i reclami, dovrebbero essere ben consapevoli della possibilità della reformatio in pejus ed al fine di evitare di incorrere in tale fattispecie, dovrebbero effettuare una attenta valutazione prima di introdurre i reclami medesimi, alla luce di quanto emerge dai rapporti arbitrali e dall’esame delle decisioni di questa commissione regolarmente pubblicati e facilmente consultabili.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed in applicazione dell’art. 36 n° 3 del C.G.S. ridetermina la sanzione a carico del dirigente Caneschi Alessandro infliggendogli la inibizione fino al 3\8\2010, ordina incamerarsi la tassa di reclamo.