COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO Con provvedimento
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it
Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO
Con provvedimento di data 22 gennaio 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
il signor Marco Benedetti e la società U.S.D. Arco 1895 per rispondere
- il signor Marco Benedetti, nella qualità di Presidente della società sportiva U.S.D. Arco 1895, della
violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 8, commi 9 e 10, C.G.S. in relazione all’art. 94 ter comma 11
N.O.I.F. per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Affari Economici di cui al C.U. nr.
204 di data 16 giugno 2009 emessa all’esito del contenzioso tra la predetta società sportiva ed il proprio
calciatore Armin Mayr;
- e la società U.S.D. Arco 1895 a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per gli illeciti
disciplinari ascritti al proprio Presidente.
La società U.S.D. Arco 1895 ha fatto pervenire nei termini memoria difensiva corredata di
documentazione.
All’udienza del giorno 4 marzo 2010 è stato sentito il Presidente della società U.S.D. Arco 1895 signor
Marco Benedetti, che ha chiesto il proscioglimento per assoluta infondatezza dei fatti addebitati.
Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso chiedendo l’irrogazione alla società U.S.D. Arco 1895
della penalizzazione di due punti da scontare nell’ambito del prossimo campionato di riferimento e
dell’ammenda di euro 1.000,00.- e l’irrogazione al Presidente Marco Benedetti dell’inibizione per mesi
sei.
Dalla disamina della documentazione in atti questa Commissione ha potuto accertare
- che manca assolutamente la benchè minima prova documentale in ordine alla data di formale
comunicazione ai sensi dell’art. 50, comma 9, N.O.I.F. della delibera della Commissione Affari
Economici emessa all’esito del contenzioso tra la società sportiva ed il proprio calciatore Armin Mayr;
- che v’è invece prova documentale che la società U.S.D. Arco 1895 sia venuta a conoscenza della
delibera solo in esito ad una comunicazione del Comitato Regionale Trentino Alto Adige di data 16 luglio
2009;
- che già in data 21 luglio 2009 la società U.S.D. Arco 1895 ha provveduto a versare al calciatore Armin
Mayr la somma dovuta, maggiorata delle spese di assistenza legale.
Ciò premesso, la Commissione, ritenuta documentalmente provata la infondatezza dei fatti ascritti,
proscioglie la società U.S.D. Arco 1895 ed il suo Presidente signor Marco Benedetti dalle incolpazioni
ascritte per non avere commesso il fatto.
La Commissione Disciplinare costituita dall’avv. Niccolò Pedrazzoli (Presidente) e dai signori rag.
Giorgio Radoani e avv. Martino Pozzan (Componenti), con l’assistenza del signor Roberto Borghetti,
quale rappresentante A.I.A., nella riunione del giorno lunedì 8 marzo 2010 in Trento, ha assunto la
seguente decisione