COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 9 Marzo 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 9 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 92 della società POL. TAURIANOVESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 113 del 26.02.2010 (Omologazione del risultato della gara Taurianovese - Cittanovese del 16.02.2010 Campionato

Juniores Regionale).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che il Giudice Sportivo Territoriale ha, nella decisione di primo grado, erroneamente omologato il risultato, decisione da

annullare in quanto alla gara disputata giorno 16 febbraio 2010 sul campo di Taurianova tra le squadre della Taurianovese e la

Cittanovese, valevole per il Campionato Juniores Regionale , per come risulta agli atti, ha preso parte il calciatore della Cittanovese

Lo Previte Andrea nato il 15.11.1991, matricola 4.462.297, nonostante lo stesso dovesse scontare una squalifica per una gara,

giusto C.U. n.106 del 12.2.2010;

che, pertanto, la presenza in campo del calciatore squalificato comporta la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art.17,

comma 5, lett.a, del C.G.S.;

P.Q.M.

revoca il provvedimento adottato dal Giudice di I° Grado;

infligge alla società CITTANOVESE la punizione sportiva della perdita della gara (Taurianovese – Cittanovese del 16.2.2010)con il

punteggio di 0 – 3;

dispone accreditarsi le tasse reclamo, rispettivamente per il ricorso al Giudice Sportivo e alla Commissione Disciplinare Territoriale,

sul conto della società reclamante.

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