COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 9 Marzo 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 9 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 94 della società U.S.AMATO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n. 49 del 24.2.2010 (Ammende di € 80,00 e € 30,00, inibizione fino al 15.05.2010 del dirigente GRANDE Giuseppe,
squalifica del calciatore BRESSI Rosario per SEI gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che, da un'attenta lettura del referto arbitrale, risultano in maniera chiara ed inequivocabile i fatti addebitati alla Società
ricorrente ed ai suoi tesserati;
ritenuto che non può essere preso in considerazione quanto asserito nel ricorso circa le sanzioni pecuniarie in quanto deve essere
la Società ospitante a fornire le massime garanzie circa l'osservanza delle norme di sicurezza del terreno di gioco nonché in merito
alla richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine, indipendentemente dalla titolarità sulla proprietà del campo;
considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.