COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 9 Marzo 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 9 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 94 della società U.S.AMATO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato

Ufficiale n. 49 del 24.2.2010 (Ammende di € 80,00 e € 30,00, inibizione fino al 15.05.2010 del dirigente GRANDE Giuseppe,

squalifica del calciatore BRESSI Rosario per SEI gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che, da un'attenta lettura del referto arbitrale, risultano in maniera chiara ed inequivocabile i fatti addebitati alla Società

ricorrente ed ai suoi tesserati;

ritenuto che non può essere preso in considerazione quanto asserito nel ricorso circa le sanzioni pecuniarie in quanto deve essere

la Società ospitante a fornire le massime garanzie circa l'osservanza delle norme di sicurezza del terreno di gioco nonché in merito

alla richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine, indipendentemente dalla titolarità sulla proprietà del campo;

considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it