COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 17 Marzo 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 17 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 79 della Società BET SHOP ROSARNESE.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al

Comunicato Ufficiale n° 22 del 03.02.2010 (Regolarità gara Amatori Cittanova – Bet Shop Rosarnese del 16.01.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il direttore di gara a chiarimenti;

RILEVA

che la Società Bet Shop Rosarnese ha proposto reclamo al Giudice Sportivo Territoriale avverso la regolarità della gara A.S.

Cittanova Calcio – Bet Shop Rosarnese del 16.01.2010 (valevole per il Campionato Amatori), sostenendo che nelle file della società

avversaria avrebbe preso parte surrettiziamente il calciatore Adornato (non meglio identificato) al posto del calciatore Zappia

Domenico, inserito in distinta col n.15.

Il Giudice adito, dopo aver esaminato anche le controdeduzioni della società Cittanova Calcio, ha rigettato il reclamo, omologando la

gara col risultato di 2-2 conseguito sul campo, sulla base della considerazione che “la ricorrente non ha presentato alcuna valida

documentazione a sostegno del proprio assunto” e che, pertanto, “dagli atti ufficiali (referto arbitrale) non risulta alcuna indicazione

che possa suffragare la tesi assunta dalla ricorrente” (cfr. C.U. n.22 del 03.02.2010 della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro).

La Società Bet Shop Rosarnese ha proposto reclamo a questa Commissione Territoriale avverso la decisione suddetta, ribadendo

che al posto del calciatore Zappia Domenico (indicato in distinta col n.15) sarebbe stato impiegato irregolarmente dalla Società A.S.

Cittanova Calcio “il Sig.Adornato” e, precisando, che quest’ultimo “sta disputando il campionato di 1a categoria con il Cittanova”,

essendo stato riconosciuto dai calciatori della società reclamante.

Sulla base di quanto sostenuto, la reclamante ha chiesto che venga comminata alla società avversaria la sanzione sportiva della

perdita della gara col punteggio di 0-3.

L’arbitro della gara oggetto d’esame, convocato a chiarimenti nella seduta odierna, ha dichiarato di aver provveduto regolarmente,

prima della gara, al riconoscimento dei calciatori di entrambe le squadre, sulla scorta dei tesserini e/o documenti di riconoscimento e

delle distinte presentati all'arbitro dai dirigenti delle squadre.

Pertanto appare accertato che alla gara ha partecipato il calciatore del Cittanova Zappia Domenico (cartellino nr.004918) indicato in

distinta con il n.15.

Di conseguenza il reclamo in esame deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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