COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 17 Marzo 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 17 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 96 della Società U.S.D. FABRIZIO CALCIO 2007

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n°115 del 04.03.2010 (squalifica del calciatore DE LUCA Antonio per TRE gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

- in via preliminare, che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il rapporto arbitrale quale fonte assoluta e privilegiata di prova che

non può essere disattesa per la negazione degli incolpati (art.35, comma 1, I cpv, del C.G.S.);

- che, dal rapporto dell’arbitro della gara Comprensorio Presilano - U.S.D. Fabrizio Calcio a 5 2007 del 27.2.2010, risulta in maniera

chiara ed inequivoca che al 29° del II tempo il calciatore De Luca Antonio della società U.S.D. Fabrizio Calcio a 5 2007 veniva

espulso per avere colpito con un calcio un avversario a gioco fermo;

ritenuta congrua ed adeguata all’atto di violenza posto in essere dal calciatore suddetto la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo

Territoriale (cfr. C.U. n.115 del 04.03.2010 del Comitato Regionale Calabria);

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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