COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 08/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 5 – Procura Federale – Deferimento dei signori Walter Castelletta, Antonio I
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 08/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 5 - Procura Federale - Deferimento dei signori Walter Castelletta, Antonio Iaccarino e Massimo Citro, rispettivamente presidente e dirigenti U.S.D. Amicizia Lagaccio; del signor Luca Papi, Vice Presidente dell'A.S.D. Athletic Club e dei signori Stefano Brunelli, tesserato per la soc. Genova Lex e Matteo Fregara, tesserato A.S.D. Athletic Club per violazione dell'art. 1/1 CGS.
Deferimento delle Soc. U.S.D. Amicizia Lagaccio e A.S.D. Athletic Club per responsabilità diretta ed oggettiva.
A seguito di un’indagine provocata dalla denuncia del Settore Giovanile e Scolastico, la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare:
II Signor Walter CASTELLETTA, Presidente della Società U.S.D. Amicizia Lagaccio, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., relazione all'art. 30 del regolamento della L.N.D. per aver partecipato con la propria squadra ad un torneo non regolarmente autorizzato dai competenti organi federali, nonché per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF, per aver permesso che il sig. Felice RAVALLI svolgesse l'attività di allenatore delle squadre giovanissimi regionali e giovanissimi fascia b) della società U.S.D. Amicizia Lagaccio, in violazione della norma federale di riferimento;I sigg. Antonio IACCARINO e Massimo CITRO, Dirigenti accompagnatori della Società U.S.D. Amicizia Lagaccio rispettivamente delle squadre giovanissimi regionali e giovanissimi fascia b), per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1, del C.G.S. in relazione all'ari 38, comma 1 e 61 comma 1 delle NOIF, per aver sottoscritto almeno le 4 distinte di gara indicate nella parte motiva e depositate in atti, certificando la regolarità del tesseramento del signor Felice RAVALLI, in violazione della norma federale di riferimento;La società U.S.D. Amicizia Lagaccio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma I e II, C.G.S. in conseguenza delle responsabilità ascritte al proprio presidente ed ai propri tesserati;II Signor Luca PAPI, Vice Presidente con delega di rappresentanza dell'A.S.D. Athletic Club Genova, per rispondere della violazione degli art. 1, comma 1 e 3, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all'art. 30 del regolamento della L.N.D. per aver partecipato (quale Presidente della società "Ardita Nervi", società non affiliata alla FIGC ma riconducibile alla società A.S.D. Athletic Club Genova di cui lo stesso Papi è Vice Presidente) con la propria squadra ad un torneo non autorizzato dai competenti organi federali, o comunque per non avere usato la necessaria diligenza per accertare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione federale per lo svolgimento del torneo;La società A.S.D. Athletic Club Genova, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., in conseguenza della responsabilità ascritta al proprio dirigente con delega di rappresentanza.II sig. Stefano BRUNELLI, tesserato per la società GENOVA LEX per rispondere della violazione degli art. 1, comma 1, e 3 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art. 30 del regolamento della L.N.D., per aver partecipato pur essendo soggetto tesserato per la FIGC, ad un torneo e/o campionato non autorizzato dai competenti organi federali;II sig. Matteo FREGARA, tesserato per la società A.S.D. Athletic Club Genova, per rispondere della violazione degli art. 1, comma 1 e 3, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all'ari 30 del regolamento della L.N.D., per aver partecipato, pur essendo soggetto tesserato per la FIGC, ad un torneo e/o campionato non autorizzato dai competenti organi federali.Alla odierna riunione sono presenti i signori Walter Castelletta, presidente U.S.D. Amicizia Lagaccio, e Luca Papi vice presidente con delega di rappresentanza dell’A.S.D. Athletic Club Genova; la Procura Federale è rappresentata dall’avv. Marco Stefanini, che ha sostenuto la colpevolezza delle parti deferite con la richiesta delle seguenti sanzioni:
Walter Castelletta, presidente USD Amicizia Lagaccio: inibizione temporanea mesi cinque;Antonio Iaccarino e Massimo Citro: inibizione temporanea mesi uno cadauno;U.S.D. Amicizia Lagaccio: ammenda € 600,00; Luca Papi: inibizione temporanea mesi tre;A.S.D. Athletic Club Genova: ammenda € 500.00;Brunelli Stefano, tesserato Soc. Genova Lex, e Fregara Matteo, tesserato A.S.D. Athletic Club Genova squalifica due giornate cadauno.Prima della chiusura dibattimentale, i sigg. Castelletta Water e Papi Luca, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23. C.G.S..
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che, prima della fine del dibattimento, i sig.ri Castelletta Walter e Papi Luca, in proprio ed in rappresentanza delle rispettive società, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S.: a) Castelletta Walter pena base, inibizione temporanea di mesi cinque e U.S.D. Amicizia Lagaccio ammenda di € 600,00, sanzioni diminuite ai sensi dell’art. 23 C.G.S., riduzione pena concordata dalle parti rispettivamente inibizione mesi tre ed ammenda € 400,00; b) –Luca Papi pena base inibizione temporanea mesi tre e A.S.D. Athletic Club Genova ammenda € 400,00, sanzioni diminuite ai sensi dell’art. 23 C.G.S., riduzione concordata dalle parti rispettivamente inibizione mesi due ed ammenda € 200,00;
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
visto l’art. 23 c. 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, c. 1 C.G.S., possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, c. 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione delle proposte sanzioni e dichiara chiuso il procedimento nei confronti delle sopra elencate parti deferite.
Quanto alle pene a carico dei signori Antonio Iaccarino, Massimo Citro, Brunelli Stefano e Matteo Fregara risultando pienamente provati gli illeciti contestati, la C.D. non può che accogliere il deferimento irrogando le sanzioni, ritenute eque, richieste dal Procuratore Federale.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere ai signori Iaccarino Antonio e Citro Massimo, dirigenti tesserati U.S.D. Amicizia Lagaccio l’inibizione temporanea mesi uno cadauno ed ai calciatori Brunelli Stefano, tesserato Soc. Genova Lex e Fregara Matteo, tesserato A.S.D. Athletic Club Genova, la squalifica due giornate ciascuno.
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