COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 08/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 10 – Reclamo ASD Busalla avverso la squalifica del calciatore Stemmi Filippo
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 08/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 10 - Reclamo ASD Busalla avverso la squalifica del calciatore Stemmi Filippo per tre giornate. Gara Borzoli - Busalla del 20/09/2009 Allievi provinciali.
C.U. 13 del 24/09/2009 D.P.Genova.
Letto il reclamo nel quale l’ASD Busalla chiede la riduzione della squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Stemmi Filippo, reo d’aver colpito con una gomitata al volto, a distanza ravvicinata, un avversario, dal quale aveva subito un pugno, visionati gli atti, la Commissione Disciplinare, rilevato che il Giudice Sportivo ha correttamente irrogato la squalifica nel minimo di tre giornate effettive di gara previsto dal CGS per condotta violenta da parte di tesserati (art. 19 c. 4 lett. b) respinta ogni contraria eccezione, rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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