COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 107 del 19/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DAL
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 107 del 19/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
1^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.S.D. MONTEFRANCO AMATI IN RIFERIMENTO ALLA GARA
- MONTEFRANCO AMATI / STRETTURA 87 - DISPUTATA IL 20.02.2010 A MONTEFRANCO AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.94 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA
DATATO 24.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SINIBALDI ANTONELLO FINO AL 31.05.2010.
PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti:
motivi
• Richiesta di riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’audizione dell’arbitro ha permesso di chiarire che, al giocatore Sinibaldi, pur responsabile degli episodi
contestatigli, non possa essergli altresì attribuito di aver impedito all’arbitro stesso di fare rientro nello
spogliatoio, stante il gruppo di persone presenti intorno al medesimo alla fine della gara.
In ordine alla richiesta di audizione del Commissario di campo, ritiene questa Commissione non
necessaria la stessa ai fini del decidere, non dovendo essere richiesti supplementi di rapporto ai fini della
decisione.
P.Q.M.
in parziale accoglimento il reclamo proposto dalla società ASD Montefranco Amati riduce la squalifica
inflitta dal G.S. al calciatore Sinibaldi Antonello fino al 30.04.2010.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.