COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 107 del 19/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DAL

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 107 del 19/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

1^ CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.S.D. MONTEFRANCO AMATI IN RIFERIMENTO ALLA GARA

- MONTEFRANCO AMATI / STRETTURA 87 - DISPUTATA IL 20.02.2010 A MONTEFRANCO AVVERSO LA

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.94 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA

DATATO 24.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SINIBALDI ANTONELLO FINO AL 31.05.2010.

PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.03.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti:

motivi

• Richiesta di riduzione della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

L’audizione dell’arbitro ha permesso di chiarire che, al giocatore Sinibaldi, pur responsabile degli episodi

contestatigli, non possa essergli altresì attribuito di aver impedito all’arbitro stesso di fare rientro nello

spogliatoio, stante il gruppo di persone presenti intorno al medesimo alla fine della gara.

In ordine alla richiesta di audizione del Commissario di campo, ritiene questa Commissione non

necessaria la stessa ai fini del decidere, non dovendo essere richiesti supplementi di rapporto ai fini della

decisione.

P.Q.M.

in parziale accoglimento il reclamo proposto dalla società ASD Montefranco Amati riduce la squalifica

inflitta dal G.S. al calciatore Sinibaldi Antonello fino al 30.04.2010.

DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it