COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 104 del 12/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI NEL RECLAMO PROPO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 104 del 12/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

ALLIEVI PROVINCIALI

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.G. VALNERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA – VALNERINA/

GRIFOPONTE TORGIANO - DISPUTATA IL 06.02.2010 AD ARRONE (TR), AVVERSO LA DECISIONE DEL

GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.45 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO

10.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER L’AMMENDA DI €. 250,00;

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.03.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti:

motivi

• Richiesta di riduzione della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

La mancata presenza dell’arbitro, sebbene regolarmente convocato, non permette a questa Commissione

di far chiarezza in merito all’episodio verificatosi a fine gara, nel momento in cui l’arbitro si accingeva a

lasciare lo stadio a bordo della propria autovettura. Più precisamente non si è potuto chiarire se la

presenza di alcune persone abbia intralciato e ritardato l’uscita dell’impianto sportivo del direttore di

gara, e ciò proprio sulla scorta di quanto dichiarato dal delegato Campisi Oreste, che svolgeva le funzioni

di assistente dell’arbitro. Il predetto ha chiaramente riconosciuto il comportamento tenuto dal pubblico

durante la gara nei confronti dell’arbitro, ma ha decisamente negato, essendo personalmente presente,

che l’arbitro sia stato ostacolato nell’uscita dal campo di gioco con la propria autovettura.

Alla luce di quanto sopra si ritiene equo ridurre la sanzione nella misura di €.150,00.

P.Q.M.

in parziale accoglimento il reclamo proposto dalla società S.G. Valnerina riduce l’ammenda alla predetta

società ad €. 150.00.

DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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