COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 107 del 19/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. RIPA IN

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 107 del 19/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. RIPA IN RIFERIMENTO ALLA GARA -

M.PETRIOLOFONTIGNANO / RIPA - DISPUTATA IL 07.03.2010 A MONTEPETRIOLO AVVERSO LA DECISIONE

DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.102 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO

09.03.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER AMMENDA DI €.700,00.

PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.03.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti:

motivi

• Richiesta riduzione della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara è risultata sostanzialmente confermata la condotta offensiva

e minacciosa posta in essere da un gruppo sparuto di sostenitori della squadra A.P.D. Ripa nei confronti

del predetto direttore di gara.

La Commissione ritiene peraltro equo ridurre ad €.400,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla società

A.P.D. Ripa.

P.Q.M.

in parziale accoglimento il reclamo proposto dalla società A.P.D. Ripa riduce l’ammenda alla predetta

società ad €.400.00.

DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

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