COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 107 del 19/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.S.D. PIEGAR
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 107 del 19/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.S.D. PIEGARO IN RIFERIMENTO ALLA GARA – PIEGARO /
PACIANO - DISPUTATA IL 28.02.2010 A PIEGARO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N.98 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 03.03.2010 PUBBLICATO IN PARI
DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MELONI FRANCESCO PER TRE GARE.
PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti:
motivi
• Richiesta di riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dagli atti ufficiali emerge che la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore MELONI FRANCESCO è ritenuta
congrua, visto l’epulsione per doppia ammonizione ed il comportamento offensive tenuto
successivamente. Ne dal reclamo appaiono elementi significativi tali da porre in discussione il contenuto
del referto arbitrale.
P.Q.M.
respinge il reclamo.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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