COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 88 del 12/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL REC
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 88 del 12/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ RAMAZZANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
RAMAZZANO / CALCIO SAN MARCO DISPUTATA IL 10.01.2010 A RAMAZZANO - AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA DATATO 13.01.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
· PER AMMENDA DI €.300,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.02.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dagli atti in possesso di questa Commissione si evince in modo inconfutabile l’atteggiamento
di alcuni tifosi del Ramazzano che a metà del primo tempo si introducevano ai limiti del rettangolo
di gioco offendendo il direttore di gara; poi venivano allontanati senza particolare problemi.
Il fatto più grave si è verificati al termine del primo tempo allorquando un sostenitore della
società Ramazzano, senza autorizzazione si inoltrava nello spogliatoio del direttore di gara
offendendola.
Atteso quanto sopra la sanzione irrogata dal G.S. appare equa e commisurata ai fatti
commessi.
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dalla società Ramazzano.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.