COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 88 del 12/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 3^ CATEGORIA NEL REC

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 88 del 12/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

3^ CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S.D. BACIGALUPO IN RIFERIMENTO ALLA GARA BACIGALUPO /

DEA CUPRA DISPUTATA IL 13.12.2009 A MORGNANO DI SPOLETO - AVVERSO LA DECISIONE DEL

GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.28 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA

DATATO 17.12.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

· PER AMMENDA DI €.500,00.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.02.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione

della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

In sede di audizione il direttore di gara ha confermato integralmente quanto descritto nel

referto; lo stesso ha, altresì, precisato che gli insulti ed i cori rivolti al calciatore Yakoubi Bilel, di

contenuto razzista, si sono verificati in più circostanze durante la gara da parte dei tifosi della

società Bacigalupo, così come gli epiteti irriguardosi nei confronti dello stesso arbitro.

La Commissione ritiene altresì che nel caso ad essa sottoposto debba ritenersi la sussistenza

della responsabilità oggettiva da parte della società, la quale deve essere in grado di controllare

ciò che avviene intorno al campo di gioco, mentre il verificarsi di cori e/o grida dal contenuto

razzista possono mettere in pericolo l’ordine e lo svolgimento della partita.

La sanzione minima irrogata dal G.S. deve ritenersi adeguata ai sensi dell’art. 11 comma 3 del

C.G.S. e quindi meritevole di conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo proposto dalla società S.S.D. Bacigaluppo.

- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.

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