COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 95 del 03/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 95 del 03/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. CAPOVACALLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
CAPOCAVALLO- RESINA DISPUTATA IL 31.01.2010 A DON BOSCO AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 42 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA
DATATO 03.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE STRETTOMAGRO MICHELE FINO AL 31.12.2010.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.02.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Preso atto della mancata comparizione dell’arbitro, dagli atti ufficiali di gara emerge come il
comportamento tenuto dal calciatore Strettomagro, sicuramente gravissimo, sia stato dettato più
da una finalità ingiuriosa ed offensiva nei confronti dell’arbitro, piuttosto che dall’intenzione di
usare particolare violenza fisica nei confronti dell’arbitro stesso, ovvero con il proposito di
attentare alla sua incolumità fisica tale da giustificare la particolare gravìta della sanzione inflitta
dal G.S..
Alla luce di quanto sopra, essendo in presenza di una condotta violenta, ma non “particolarmente
violenta” appare equo ridurre la squalifica al calciatore Strettomagro fino al 30.10.2010.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto dalla società ASD Capocavallo e riduce la squalifica al calciatore
Strettomagro Michele fino al 30.10.2010.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.