COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 95 del 03/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALE (DELEGAZIONE DI TER
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 95 del 03/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI PROVINCIALE (DELEGAZIONE DI TERNI)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA MACCHIE
/ STRONCONE DISPUTATA IL 14.02.2010 A MACCHIE - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 30 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO
17.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER SQUALIFICA INFLITTA PER TRE GARE AL CALCIATORE CIANFRUGLIA LORENZO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.02.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Nessun dubbio esiste circa l’espressione blasfema pronunciata dal giovane calciatore Cianfruglia
Lorenzo nel corso della gara in conseguenza della quale veniva espulso ed equa appare, a parere di
questa Commissione, la sanzione inflitta allo stesso dal G.S. che, di conseguenza, merita integrale
conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dalla società ASD Macchie.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.