COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLA
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PIERANTONIO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA GRIFO MONTETEZIO – PIERANTONIO CALCIO DISPUTATA IL 30.01.2010 A COLLE UMBERTO -
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.84 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DATATO 03.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER AMMENDA AD €. 400,00
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro, né la società
reclamante. Era presente il Commissario di Campo.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il reclamo, sostanzialmente fondato sull’erronea individuazione della tifoseria ospite da parte
del Commissario di Campo, non può essere accolto. Quest’ultimo infatti, sentito in proposito, ha
confermato il referto e specificato che la tifoseria ospite era posizionata e ben individuabile, nè
mischiata con quella locale. La sanzione inflitta dal G.S. appare equa e meritevole di conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposta della società A.S.D. Pierantonio.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.