COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1^ CATEGORIA NEL REC
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
1^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA VIOLINI STEFANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
PRETOLA – PONTE FELCINO DISPUTATA IL 31.01.2010 A SAN MARCO - AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
03.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER INIBIZIONE FINO AL 05.05.2010.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo il ricorrente adducendo i seguenti motivi : richiesta
annullamento e/o di riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara, in sede di audizione dinanzi questa Commissione ha confermato
integralmente quanto riportato nel proprio referto di gara ribadendo che il Sig. Violini ha gestito i
rapporti della società Pretola consegnando all’arbitro i documenti di riconoscimento e le liste,
ritirandoli a fine gara. Lo stesso direttore di gara ha confermato che il Violini si è reso responsabile
del comportamento minaccioso ed offensivo, confermando infine che al termine della gara il
Violini gli si avvicinava reiterando il comportamento sopra descritto e strigendogli la mano con
forza spingendola contro il costato, fino a quasi farlo cadere. Per quanto esposto, la sanzione
inflitta al Violini appare equa e commisurata ai fatti dallo stesso commessi e meritevole di
integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto in proprio da Violini Stefano.
_ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.