COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1^ CATEGORIA NEL REC

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

1^ CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA VIOLINI STEFANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA

PRETOLA – PONTE FELCINO DISPUTATA IL 31.01.2010 A SAN MARCO - AVVERSO LA DECISIONE

DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO

03.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- PER INIBIZIONE FINO AL 05.05.2010.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.03.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo il ricorrente adducendo i seguenti motivi : richiesta

annullamento e/o di riduzione della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il direttore di gara, in sede di audizione dinanzi questa Commissione ha confermato

integralmente quanto riportato nel proprio referto di gara ribadendo che il Sig. Violini ha gestito i

rapporti della società Pretola consegnando all’arbitro i documenti di riconoscimento e le liste,

ritirandoli a fine gara. Lo stesso direttore di gara ha confermato che il Violini si è reso responsabile

del comportamento minaccioso ed offensivo, confermando infine che al termine della gara il

Violini gli si avvicinava reiterando il comportamento sopra descritto e strigendogli la mano con

forza spingendola contro il costato, fino a quasi farlo cadere. Per quanto esposto, la sanzione

inflitta al Violini appare equa e commisurata ai fatti dallo stesso commessi e meritevole di

integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo proposto in proprio da Violini Stefano.

_ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it