COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 359 del 09.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 359 del 09.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APPELLI:

U.S.D. Roccese (ME) avverso squalifica fino al 31.Dicembre.2011 calciatore Alibrandi   Giuseppe e per 3 gare calciatore Spadaro Massimo. Camp.  : 1° Ctg Gara  : Roccese-Garden Sport del 20.febbraio 2010 C.U.  : n° 338 del 25 febbraio 2010

Procedimento  235/A

Ricorre ritualmente l’U.S.D. Roccese avverso i provvedimenti a margine riportati chiedendone il riesame e l’adozione di più miti e congrue sanzioni. La ricorrente nel censurare, anch’essa, i deprecabili e disdicevoli atteggiamenti tenuti dai tesserati sanzionati e nel riconoscere che i referti arbitrali fanno piena prova di quanto in essi riportato, descrive le condotte  tenute dai propri calciatori Alibrandi Giuseppe e Spadaro Massimo in maniera diversa di quanto refertato dal direttore di gara.

La Commissione Disciplinare esaminati gli atti uffici, letti i motivi d’appello, osserva:

-rilevato che da quanto descritto dall’arbitro sul proprio referto appare chiaro ed inequivocabile il reiterato estrinsecarsi temporale di espressioni verbali, tentativi di aggressione e vera e propria aggressione allo stesso da parte del calciatore Alibrandi Giuseppe che ha tentato di raggiungerlo con un pugno evitato dall’arbitro frapponendosi con la mano sinistra; detto censurato comportamento ha trovato la sua reiterazione ancora a fine gara nelle adiacenze dello spogliatoio arbitrale;

-per quanto attiene il calciatore Spadaro Massimo si evidenzia che il suo comportamento ha avuto contenuto offensivo ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara; al riguardo non si raccolgono ulteriori conseguenze in danno della persona dell’arbitro;

P.Q.M.

DELIBERA:

di confermare il provvedimento assunto in 1° esame a carico del calciatore Alibrandi Giuseppe;

di determinare in 2 gare la squalifica a carico del calciatore Spadaro Massimo;

per l’effetto non si addebita tassa reclamo a carico dell’ U.S.D. Roccese.

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