COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 359 del 09.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI:
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 359 del 09.03.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLI:
U.S.D. Roccese (ME) avverso squalifica fino al 31.Dicembre.2011 calciatore Alibrandi Giuseppe e per 3 gare calciatore Spadaro Massimo. Camp. : 1° Ctg Gara : Roccese-Garden Sport del 20.febbraio 2010 C.U. : n° 338 del 25 febbraio 2010
Procedimento 235/A
Ricorre ritualmente l’U.S.D. Roccese avverso i provvedimenti a margine riportati chiedendone il riesame e l’adozione di più miti e congrue sanzioni. La ricorrente nel censurare, anch’essa, i deprecabili e disdicevoli atteggiamenti tenuti dai tesserati sanzionati e nel riconoscere che i referti arbitrali fanno piena prova di quanto in essi riportato, descrive le condotte tenute dai propri calciatori Alibrandi Giuseppe e Spadaro Massimo in maniera diversa di quanto refertato dal direttore di gara.
La Commissione Disciplinare esaminati gli atti uffici, letti i motivi d’appello, osserva:
-rilevato che da quanto descritto dall’arbitro sul proprio referto appare chiaro ed inequivocabile il reiterato estrinsecarsi temporale di espressioni verbali, tentativi di aggressione e vera e propria aggressione allo stesso da parte del calciatore Alibrandi Giuseppe che ha tentato di raggiungerlo con un pugno evitato dall’arbitro frapponendosi con la mano sinistra; detto censurato comportamento ha trovato la sua reiterazione ancora a fine gara nelle adiacenze dello spogliatoio arbitrale;
-per quanto attiene il calciatore Spadaro Massimo si evidenzia che il suo comportamento ha avuto contenuto offensivo ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara; al riguardo non si raccolgono ulteriori conseguenze in danno della persona dell’arbitro;
P.Q.M.
DELIBERA:
di confermare il provvedimento assunto in 1° esame a carico del calciatore Alibrandi Giuseppe;
di determinare in 2 gare la squalifica a carico del calciatore Spadaro Massimo;
per l’effetto non si addebita tassa reclamo a carico dell’ U.S.D. Roccese.