COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 359 del 09.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 359 del 09.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ra  Murabito Petronilla  (Presidente ASD Hellenika)

Società ASD Hellenika (Sr)

Procedimento 177/A

Considerato che la Procura Federale con nota 1332L pf 08-09 GS/reg del 16 Dicembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S.  in relazione all’articolo38 comma 1) N.O.I.F. e articolo 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 16 Febbraio 2010 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto loro addebitato infliggendo alla Sig.ra  Murabito Petronilla  la inibizione per mesi 2 (due); alla società  ASD Hellenika l’ammenda di € 200,00 (duecento)”.

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva con la quale giustifica il ritardi del tesseramento del tecnico per un puro disguido in ordine al versamento dovuto.

Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere  comunque di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

alla Sig.ra Murabito Petronilla (Presidente ASD Hellenika)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno); alla società ASD Hellenika, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 100,00 (cento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it