COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 359 del 09.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 359 del 09.03.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Barbera Nunzio (Presidente Don Bosco Ardor Sales)
Società Don Bosco Ardor Sales (Ct)
Procedimento 182/A
Considerato che la Procura Federale con nota 1249 F 08-09 del 17 Dicembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui all’ art.1 comma 1) C.G.S. anche in relazione all’articolo 38 comma 1 N.O.I.F. nonché all’art.4 comma 1) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 16 Febbraio 2010 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Barbera Nunzio la inibizione per mesi 2 (due); alla società Don Bosco Ardor Sales l’ammenda di € 300,00 (trecento)”.
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva
Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Barbera Nunzio (Presidente Don Bosco Ardor Sales ) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società Don Bosco Ardor Sales , a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €300,00 (trecento).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.