COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 359 del 09.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD San Basilio (ME)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 359 del 09.03.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ASD San Basilio (ME) – avverso ammenda € 100,00 nonché obbligo risarcimento, se richiesto, del danno dell’ autovettura dell’ Arbitro. Gara seconda categoria girone D: Fitalese – San Basilio del 28/02/2010. Comunicato Ufficiale n. 352 del 04/03/2010
Procedimento 250/A
L’ASD San Basilio ha presentato rituale appello avverso i provvedimenti a margine riportati.
Sostiene la ricorrente di essere completamente estranea a quanto accaduto all’autovettura dell’arbitro adducendo a comprova diverse motivazioni. Pertanto chiede l’annullamento dei provvedimenti del Giudice Sportivo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva:
dalla disamina del referto arbitrale si rileva che lo stesso Direttore di gara dichiara di avere visto aggirarsi solamente attorno la propria autovettura un gruppo di tesserati e sostenitori della Società San Basilio riconoscibili come tali per gli indumenti indossati recanti il logo della società. Infatti,dagli atti, non è dato rilevare se i soggetti come prima indicati dall’arbitro abbiano potuto danneggiare l’autovettura. Ove i danni denunciati dovessero imputarsi ed eventuali responsabili, questa circostanza non è di competenza di questa Decidente perché la responsabilità va provata e accertata nelle opportune sedi e dalle Autorità di competenza;
P.Q.M.
DELIBERA
Di non addebitare alla società San Basilio l’ammenda di € 100,00 statuita in primo esame e per l’effetto senza addebito di tassa.