COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 359 del 09.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Rodi Milici (ME) – Avv

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 359 del 09.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Rodi Milici (ME) – Avverso squalifica sino al 31/12/2010 del Dirigente Coppolino Aldo. Gara prima Categoria girone C. Rodi Milici – Polisportiva Gioiosa del 20/02/2010. Comunicato Ufficiale n. 338 LND del 25/02/2010.

Procedimento 251/A

Contesta la ricorrente la sanzione in epigrafe determinata a carico del proprio Dirigente Coppolino Aldo ritenendola eccessiva in relazione a quanto accaduto durante la gara e denunciando una direzione di gara incerta e infarcita di errori che tuttavia le società hanno disciplinatamente accettato senza dar luogo a proteste fuori dalla norma e comunque rimaste contenute nelle sole espressioni verbali.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva preliminarmente che a norma dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati delle Società durante lo svolgimento delle gare. Non può dunque essere posto in dubbio alcuno che il Dirigente Coppolino Aldo si sia reso protagonista, al di là delle dichiarazioni di parte di un comportamento deprecabile nei confronti dell’arbitro, perché offensivo, volgare,  minaccioso e assolutamente contrario ai principi di lealtà sportiva prevista dalle norme regolamentari. Tale comportamento è stato senz’altro censurabile e meritevole di adeguata sanzione quale quella determinata dal Giudice di primo esame.

P.Q.M.

DELIBERA

Di confermare sino al 31/12/2010 la squalifica del Signor Coppolino Aldo (A.S.D. Rodi Milici )e, per l’effetto, con addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00, non versata.

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