COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 359 del 09.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 359 del 09.03.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Terranova Calogero (Presidente SSD Licata 1931 SRL)
Società SSD Licata 1931 SRL (Ag)
Procedimento 170/A
Considerato che la Procura Federale con nota 3267/321 pf 09-10 /GT/dl del 10 Dicembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. con riferimento all’articolo 94 ter comma 13) N.O.I.F., nonché all’art. 4 comma 1) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 16 Febbraio 2010 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Terranova Calogero la inibizione per anni 1(uno); alla società SSD Licata 1931 SRL l’ammenda di € 5000,00 (cinquemila) e la penalizzazione di un punto nella classifica del campionato di competenza stagione 2009-2010.
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.
Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. (Terranova Calogero (Presidente SSD Licata 1931 SRL) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per anni 1 (uno); alla società SSD Licata 1931 SRL ,a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 5000,00 (cinquemila).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.