COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 359 del 09.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 359 del 09.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ra Giuseppina Maiolino (Presidente APD Rinascitanetina 2008)

Sig. Stefano Fusca ( Dirgente accompagnatore APD Rinascitanetina 2008)

Società APD Rinascitanetina 2008 (Sr)

Procedimento 174/A

Considerato che la Procura Federale con nota 1326/D 08-09 del 15 Dicembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S., in relazione all’articolo 40 comma 1) Regolamento L.N.D., nonché 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 16 Febbraio 2010 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Stefano Fusca la inibizione per mesi 2 (due); alla società APD Rinascitanetina 2008 l’ammenda di € 300,00 (trecento)”.

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva dalle cui risultanze si perviene alla non responsabilità del Presidente Signora Giuseppina Maiolino.

Ritenuto che le altre parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Stefano Fusca (Dirigente APD Rinascitanetina 2008)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società APD Rinascitanetina 2008, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €200,00 (duecento);

dichiararsi non luogo a procedere nei confronti del Presidente Signora Giuseppina Maiolino.

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

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