COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Castellammare Calcio 94

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Castellammare Calcio 94 (Tp) – avverso delibera Giudice di primo grado in ordine alla gara: Valderice – Castellammare del 03 Febbraio 2010 “Juniores Provinciale” di cui al C.U. 44 del 10 Febbraio 2010- Delegazione Provinciale di Trapani

Procedimento 32/B

Il Giudice di primo esame afferma di non avere avuto recapitato il preannuncio di reclamo da parte della società Castellammare Calcio 94 entro il termine prescritto e cioè entro le ore 24,00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Dichiara, anche, che la società interessata ha prodotto i motivi di reclamo unitamente al preannuncio di reclamo in data 05 Febbraio 2010 con raccomandata e fax di pari data. Conseguentemente rilevava la intempestività in ordine al preannuncio, dichiarando inammissibile il reclamo.

La società ricorrente si oppone contro tale decisione documentando di avere osservato le vigenti disposizioni in  ordine  ai termini regolamentari sanciti dalle norme vigenti in materia. Chiede l’annullamento dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo con il relativo pronunciamento dell’esame di merito del caso in contestazione in ordine  alla gara di ché trattasi.

La Commissione Disciplinare, rilevato che l’odierna ricorrente ha inviato, in data 04 Febbraio 2010, al Giudice Sportivo competente un primo fax consistente in una sola pagina,  che non può non riferirsi ad un preannuncio di reclamo, tutto ciò comprovato dall’ ”esito di Ok” del rapporto di trasmissione e successivamente inviando altro fax in data 05 Febbraio 2010 consistente in numero tre pagine da riferirsi ai motivi del reclamo nei termini prescritti, anch’esso comprovato dall’ ”esito di Ok” del rapporto di trasmissione; così osservando reputa necessario rimettere gli atti del caso al Giudice di primo grado, perché emetta un provvedimento di riesame nel merito del caso “de quo”.

Per quanto sopra osservato-

DELIBERA

Di rinviare e rimettere gli atti, relativi alla gara in epigrafe indicata, al Giudice di primo grado competente per l’esame di merito in  ordine ai motivi di contestazione prodotti dalla società interessata.

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