COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1.  Sig. Pulvirenti Giuseppe (Presidente A.S. Città di Adrano)

2.  Società A.S. Città di Adrano (Ct)

Procedimento 195/A

Considerato che la Procura Federale con nota 1332 E pf 08-09 GS/reg del 21 Dicembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  nonché art.4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 16 Febbraio 2010 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Pulvirenti Giuseppe la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S. Città di Adrano l’ammenda di € 600,00 (seicento).

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: il Sig. Pulvirenti Giuseppe ha prodotto memoria difensiva dichiarando che i motivi del suo deferimento sono da addebitare ad una disattenzione “per non avere appurato la incompatibilità del doppio ruolo contestatogli”.

Ritenuto che i motivi a difesa espressi non sono esimenti della responsabilità addebitata.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Pulvirenti Giuseppe (Presidente A.S. Città di Adrano)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società A.S. Città di Adrano, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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