COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Roccalumera (Me)&n
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Roccalumera (Me) avverso squalifica dell’assistente di parte Panetta Marco fino al 31 Dicembre 2010 Gara Prima Categoria /D: Roccalumera – Victoria del 27 Febbraio 2010 Comunicato Ufficiale 352 LND del 04 Marzo 2010
Procedimento 260/A
Ricorre ritualmente la società A.S.D. Roccalumera avverso il provvedimento riportato in epigrafe. La ricorrente, nel riconoscere il deprecabile contegno offensivo del proprio tesserato, contesta, invece, il lancio della bandierina che a suo dire fu verso terra e non all’indirizzo dell’Arbitro. Pertanto chiede una revisione del giudicato di primo grado.
La Commissione Disciplinare Territoriale esaminati gli atti ufficiali ed i motivi d’appello; sentito l’Arbitro della gara che ha fornito maggiori chiarimenti su quanto riportato nel referto ed ha dichiarato che la bandierina lanciata senza violenza dal Sig. Panetta Marco lo ha solo sfiorato al mento non causandogli alcun danno fisico; ritenuto il gesto, in ogni caso, deprecabile, censurabile e conseguenzialmente punibile come avvenuto in primo grado di giudizio, ritiene di riformare il provvedimento di primo esame come riportato in dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare la squalifica al Sig. Panetta Marco sino al 30 Settembre 2010 e per l’effetto senza addebito di tassa alla società A.S.D. Roccalumera