COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD New Team Ragusa – avverso

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ASD New Team Ragusa – avverso squalifica calciatore Veneziano Angelo sino al 31/10/2010. Gara seconda categoria/I Monterosso Almo – New Team Ragusa del 07/03/2010. Comunicato Ufficiale n. 366 LND del 11/03/2010.

Procedimento 262/A

Sostiene la ricorrente che, per un evidente scambio di persona, la squalifica inflitta al calciatore Veneziano Angelo andava invece posta a carico del calciatore Vitale Salvatore il quale con dichiarazione scritta, allegata al reclamo, si sarebbe autoaccusato del fatto contestato così scagionando il compagno di squadra.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, evidenziato che il referto dell’Arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di svolgimento della gara (art.35 comma 1.1 C.G.S.), non può porre in dubbio alcuno che il calciatore Veneziano Angelo, inconfutabilmente identificato dall’Arbitro, si è reso certamente protagonista dell’inqualificabile gesto di avere sputato all’indirizzo dell’Arbitro,senza colpirlo, e di averlo pesantemente offeso, minacciato,ingiuriato.

Per quanto ai motivi di difesa indicati nell’appello, si sottolinea come la dichiarazione rilasciata dal calciatore Vitale Salvatore non è assolutamente esimente delle responsabilità addebitate al Veneziano Angelo.

Infatti con la sua dichiarazione il citato calciatore non si autoaccusa di avere lanciato uno sputo all’indirizzo dell’Arbitro, senza colpirlo, ed inoltre si riferisce ad uno specifico episodio (ammonizione ricevuta nel corso della gara) non addebitabile, come sostenuto in reclamo, al compagno di squadra Veneziano Angelo.

Per i motivi esposti non può trovare accoglimento la richiesta di annullamento della sanzione posta a carico del calciatore Veneziano Angelo che, per quanto in atti, si è reso responsabile di un inqualificabile gesto di spregio nei confronti dell’Arbitro fatto inoltre oggetto di frasi ingiuriose e minacciose.

P.Q.M.

DELIBERA

Di confermare la squalifica sino al 31/10/2010 del calciatore Veneziano Angelo (ASD New Team Ragusa) e,per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it