COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Piana degli Albanesi (Pa)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 374 del 16.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Piana degli Albanesi (Pa) - avverso decisioni del Giudice Sportivo Territoriale – gara 3^ Categoria A.S.D.Piana degli Albanesi-Libertas Partinico del 06/03/2010 – C.U. 30 PA del 10/03/2010

Proc. 36/B

La società in premessa ha inoltrato rituale appello avverso le risoluzioni del Giudice Sportivo di primo esame il quale, esaminati gli atti ufficiali, determinava a carico della ASD Piana degli Albanesi e di suoi tesserati: la sanzione di perdita della gara per 0-3 perché a seguito dei provvedimenti di espulsione di suoi calciatori la squadra si ritrovava con un numero di calciatori inferiore al minimo prescritto dal regolamento; la squalifica sino al 31/12/2011 a carico dei calciatori Lo Greco Davide e Mandalà Giorgio, colpevoli di avere colpito l’arbitro con un calcio alle gambe; squalifica per tre gare a carico del calciatore Bellone Vittorio per atto di violenza nei confronti di un avversario; squalifica per due gare a carico dei calciatori Capaci Serafino Andrea e Catalano Giuseppe (C.U. 30 PA del 10/03/2010).

Sostiene nel merito la ricorrente: che non vi è stata alcuna aggressione fisica nei confronti dell’Arbitro e che il capitano della squadra Lo Greco Davide ed il vice capitano Giorgio Mandalà sono intervenuti solo per calmare la animosità delle proteste dei propri compagni di squadra; che inoltre l’arbitro ha commesso evidenti errori nella compilazione dello statino di fine gara avendo indicato come espulsi il calciatore n.8 che era stato già sostituito nel corso del primo tempo ed il calciatore n.1 che non è indicato nella distinta di gara.

Chiede pertanto la ASD Piana degli Albanesi la non omologazione del risultato di 0-3 deciso dal Giudice di primo esame con conseguente determinazione di ripetizione della gara, nonché l’annullamento delle squalifiche dei propri calciatori.

La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, preliminarmente osserva:

non è ammissibile la contestazione di errore tecnico dell’arbitro nella compilazione dello statino di fine gara, comunque sottoscritto dalla ricorrente, in quanto la contestazione stessa doveva essere proposta al Giudice di primo esame nei modi e nei termini regolamentari con reclamo che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara cui si riferisce e motivazioni da trasmettere entro tre giorni, festivi esclusi, decorrenti da quello di disputa della gara stessa (art.3 e 4 comma b) del C.G.S.);

non è ammissibile la richiesta di non omologazione della gara e di conseguente sua ripetizione per l’errore procedurale del mancato invio alla controparte della copia del reclamo (art.33 comma 5 del C.G.S.);

non è ammissibile la richiesta di annullamento delle squalifiche per due gare dei calciatori Capaci Serafino Andrea e Catalano Giuseppe, in quanto squalifiche non impugnabili in questa sede (art.45 comma 3 lett. a) del C.G.S.).

Per quanto infine alle squalifiche dei calciatori Lo Greco Davide e Mandalà Giorgio (sino al 31/12/2011) e Bellone Vittorio (tre gare),  si sottolinea che i rapporti dell’Arbitro e dei suoi assistenti fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art.35 comma 1.1 del C.G.S.). Non si può pertanto porre in dubbio alcuno, al di là delle circostanziate versioni di parte, che i predetti calciatori si siano resi senz’altro protagonisti delle violente ed irregolari azioni loro contestate: Lo Greco Davide e Mandalà Giorgio colpevoli di avere colpito l’arbitro con un calcio alle gambe provocando temporaneo dolore; Bellone Vittorio colpevole di avere colpito intenzionalmente un avversario con un calcio.

Questi esecrabili comportamenti sono assolutamente meritevoli di adeguate sanzioni quali quelle adottate dal Giudice di primo esame che non si ritiene di modificare né limitandone l’entità né, tanto più, determinandone il loro annullamento.

P.Q.M.

DELIBERA

Di dichiarare la inammissibilità del reclamo, per i motivi sopra esposti, per quanto alla contestazione di errore tecnico dell’arbitro ed alle richieste di non omologazione della gara e di conseguente sua ripetizione e di annullamento delle squalifiche per due gare dei calciatori Capaci Serafino Andrea e Catalano Giuseppe.

Di  respingere l’appello per quanto alle squalifiche dei calciatori Lo Greco Davide,  Mandalà Giorgio, Bellone Vittorio, che sono confermate come da determinazioni del Giudice di primo esame.

Per l’effetto con addebito della tassa, non versata, pari a €.130,00.

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