COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 385 del 23.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Buseto (Tp) – avve
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 385 del 23.03.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Buseto (Tp) - avverso mancata disputa della gara per indisponibilità del campo. Gara 1^categoria: Salemi – Buseto del 03 Marzo 2010 Comunicato Ufficiale 366 del 11 Marzo 2010
Procedimento 263/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in merito al provvedimento del Giudice Sportivo per la mancata disputa della gara in oggetto e con il quale si chiede l’assegnazione di perdita della gara alla società Salemi attribuendo alla stessa la responsabilità della sua mancata disputa. Tale richiesta viene sostenuta nel ricorso con la motivazione che il documento a firma del Vice Sindaco del Comune di Salemi, Dott.sa Antonella Favuzza, con il quale veniva disposto il divieto dell’utilizzo del manto erboso nei giorni 3 e 4 Marzo 2010, era inspiegabilmente redatto in carta semplice e non su carta intestata del comune, privo di “logo”, e mancante perfino del numero di protocollo. La società Buseto, oltre ad alcune richieste istruttorie non ammissibili, ha chiesto la personale audizione.
La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali, ha convocato la società appellante per l’udienza dibattimentale del 23 Marzo 2010, alla quale è presente il presidente Sig. Giovanni Grasso il quale reitera tutto quanto già rappresentato nelle proprie difese.
Questa decidente rileva preliminarmente che quanto affermato nelle articolate difese non corrisponde al vero in quanto il documento allegato dal Direttore di gara nel proprio referto proviene dalla “Città di Salemi” ed è sottoscritto dalla Dott.sa Antonella Favuzza.
La Commissione ha inoltre acquisito agli atti del procedimento un ulteriore documento proveniente dalla “Città di Salemi” con il quale viene confermato quanto indicato nel documento acquisito dall’Arbitro, documento che, nel corso dell’udienza dibattimentale, viene portato a conoscenza del presidente della società Buseto.
Ritenuto tutto quanto sopra, pur condividendo quanto evidenziato dal Giudice Sportivo in relazione alla considerazione che tale circostanza avrebbe potuto essere comunicata tempestivamente per evitare disagi organizzativi ed economici questa decidente ritiene che il reclamo vada rigettato.
P.Q.M.
DELIBERA
Di respingere l’appello come sopra proposto e, per l’effetto, di addebitare la dovuta tassa pari ad € 130,00