COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 385 del 23.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Riviera Marmi (Tp) – a
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 385 del 23.03.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Riviera Marmi (Tp) - avverso la squalifica per quattro gare del calciatore Rallo Giovanni – Gara campionato Eccellenza A Riviera Marmi-Gattopardo Palma del 14/03/2010 - C.U. 373 LND del 16/03/2010
Proc.264/A
Sostiene la ricorrente che la sanzione adottata dal Giudice di primo esame a carico del proprio tesserato in epigrafe indicato è sproporzionata in relazione ai fatti accaduti. Chiede pertanto la ASD Riviera Marmi la riforma “in melius” del provvedimento contestato con richiesta di preventiva audizione del rappresentante legale della società.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali ed i motivi di ricorso, ampiamente ribaditi dalla ricorrente nel corso della udienza dibattimentale del giorno 23 Marzo c.a., non pone in dubbio quanto dichiarato dall’Arbitro nel proprio referto che gode di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S.
Nel merito, tenuto conto che il disdicevole comportamento del calciatore Rallo Giovanni si è solo manifestato con plateali proteste ed offese senza mai degenerare in atti offensivi o minacciosi dell’integrità fisica dell’arbitro, si decide come in dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di squalificare per tre gare il calciatore Rallo Giovanni (Riviera Marmi) e, per l’effetto, senza addebito di tassa.