COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 385 del 23.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CORSINO LORENZO (Audace Di Monreale –

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 385 del 23.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CORSINO LORENZO (Audace Di Monreale - Pa) - avverso la personale squalifica sino al 31/12/2010– Gara campionato Promozione/B Misilmeri - Audace Monreale del 13/03/2010

C.U. 379 LND del 18/03/2010

Proc.265/A

Avverso il superiore provvedimento ricorre personalmente il calciatore Corsino Lorenzo che, pure ammettendo di avere esagerato le proteste verbali nei confronti dell’arbitro, ritiene esccessivo il provvedimento a suo carico dal momento che quanto denunciato dal Direttore di Gara in merito allo sputo presuntivamente a lui indirizzato non risulterebbe rispondente a quanto effettivamente accaduto. Sostiene infatti il ricorrente che avrebbe sì sputato, ma con gesto involontario e comunque verso terra e non di certo verso l’Arbitro che in ogni caso in quel momento si trovava da lui distante e rivolto in altra direzione. Chiede pertanto il Corsino Lorenzo la riforma del provvedimento assunto a suo carico.

La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, preliminarmente osserva che questi godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S.. Le dichiarazioni di parte non possono porre in dubbio quanto dichiarato dall’Arbitro nel proprio referto che, nel caso in esame, denuncia l’atto spregevole consumato dal calciatore Corsino Lorenzo, anche se può presumersi assunto in un momento di particolare protesta nei confronti del Direttore di Gara. Rimane pertanto confermato lo spregevole comportamento che è meritevole di adeguata sanzione che tenga comunque conto della dinamica realmente verificatasi nel caso in esame, e che persuade questa Decidente di determinare il provvedimento indicato in dispositivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di accogliere l’appello come sopra proposto dal calciatore Corsino Lorenzo (Audace Di Monreale) limitando al 31/10/2010 la squalifica a suo carico.

Per l’effetto, si dispone la restituzione della tassa versata, pari a €.65,00.

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