COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 385 del 23.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.C. Notinese (RG) avverso
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 385 del 23.03.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.C. Notinese (RG) avverso punizione sportiva perdita gara 0 - 6, un punto di penalizzazione in classifica e ammenda euro 300,00 Gara Calcio a 5/C2: A.S.C. Notinese - A.S.D. Arcobaleno Ispica del 13 Marzo 2010 Comunicato Ufficiale 372/C5 del 16 Marzo 2010
Procedimento 39/B
Avverso i provvedimenti riportati in epigrafe ha presentato appello l'A.S.C. Notinese. Sostiene la ricorrente che, contrariamente alla decisione arbitrale di rinviare la gara a causa del campo di gioco allagato dalla pioggia, le due squadre manifestavano la volontà di giocare; esclude, di seguito, ogni responsabilità oggettiva per una presunta carenza manutentiva e pertanto chiede la revoca delle sanzioni disciplinari assunte dal G.S. di 1° grado ed in via subordinata la riduzione dell'ammenda.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, osserva:
- l'allagamento dell'impianto, trattasi di "pallone tensostatico", ancorchè causato da incessanti piogge, non può che imputarsi ad una non adeguata manutenzione dello stesso, che avrebbe dovuto essere eseguita in maniera più diligente da parte della società ospitante, nella fattispecie l'A.S.C. Notinese, alla quale non può non addebitarsi la responsabilità oggettiva della mancata disputa della gara di cui trattasi;
- la stessa società, come giustamente rilevato nel giudizio di 1° esame, avrebbe potuto, ma non ha invocato nei termini e nel rispetto della vigente normativa, la sussistenza di una causa di forza maggiore;
P.Q.M.
DELIBERA:
- di respingere l'appello dell'A.S.C. Notinese, confermando tutto il giudicato assunto dal giudice sportivo di 1° esame e per l'effetto l'addebito della tassa reclamo di euro 130,00.