COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 21/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 38 – Reclamo U.S. Framurese contro le decisioni assunte dal giudice sportivo

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 21/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 38 – Reclamo U.S. Framurese contro le decisioni assunte dal giudice sportivo in ordine alla gara del Campionato di terza categoria Atletico Casarza – Framurese del 19.12.2009.

C.U. n. 24 del 24.12.2009 D.T. Chiavari.

Rilevato, dal resoconto arbitrale, che l’U.S. Framurese non si era presentata sul terreno di gioco per la disputa della gara in epigrafe, il giudice sportivo applicava le sanzioni previste per la rinuncia.

Con reclamo spedito il 30 dicembre 2009, l’US. Framurese si è rivolta a questa C.D. onde ottenere l’annullamento di tali sanzioni, affermando che non di rinuncia alla gara si era trattato, bensì dell’impossibilità di raggiungere il campo di gioco a causa dell’abbondante nevicata e del ghiaccio che si era formato provocando l’inagibilità delle strade.

Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo è inammissibile per aver la società saltato un grado di giudizio rivolgendosi in prime cure a questa Commissione, mentre l’art. 55 delle N.O.I.F., che disciplina la materia concernente la mancata disputa delle gare per cause di forza maggiore, le attribuisce la competenza nel secondo grado di giudizio. Lo stesso articolo delle N.O.I.F. stabilisce altresì le modalità per la presentazione dei reclami, espressamente rinviando alle procedure previste dal C.G.S. per i due gradi di giudizio.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Framurese, si astiene dall’esame di merito e dispone l’incameramento della tassa.

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