COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 19/11//2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 15 – Reclamo USD Bolzanetese Virtus avverso la squalifica del calciatore Ca
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 19/11//2009
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 15 - Reclamo USD Bolzanetese Virtus avverso la squalifica del calciatore Carnevalini Giovanni per sei giornate. Gara Bolzanetese - Argentina del 24/10/2009 Campionato Regionale Juniores
C.U. n.18 del 29/10/2009.
Espulso per doppia ammonizione, il calciatore Carnevalini Giovanni insultava l’arbitro, scagliava la maglia per terra quindi, rivestitosi, si posizionava sugli spalti continuando con le ingiurie all’arbitro e rivolgendo imprecisate minacce alla famiglia del direttore di gara. Dal che la squalifica per sei giornate di gara inflittagli dal giudice sportivo.
La sanzione è stato impugnata dalla società che, ritenendola eccessiva in relazione ai fatti, chiede che sia ridotta a più equa misura.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, ritiene di poter accogliere l’istanza della USD Bolzanetese Virtus.
Sanzione equa appare la squalifica per quattro giornate effettive di gara, così determinate: una giornata per l’espulsione a seguito di doppia ammonizione, due giornate per il comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro oltre ad un’ulteriore giornata quale aggravante per la qualifica di capitano rivestita dal calciatore.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di ridurre la squalifica del calciatore Carnevalini Giovanni da sei a quattro giornate di gara.
Accolto il reclamo, nulla per la tassa.
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