COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 26/11//2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 9 – Procura Federale – Deferimento Emiliano Arata dirigente U.S.D.Calvarese
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 26/11//2009
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 9 - Procura Federale - Deferimento Emiliano Arata dirigente U.S.D.Calvarese 1923, per violazione art. 1/1 CGS, e della società per responsabilità oggettiva.
Rilevato che il signor Ennio De Ferrari, calciatore tesserato per l’USD Calvarese, otteneva in data 15 giugno 2009 la convalida di tesseramento quale allenatore di base a favore della stessa società, ed accertato che lo stesso era stato iscritto, in qualità di tecnico, nella distinta di due gare disputate dalla società in data anteriore all’anzidetta convalida, la Procura Federale deferiva il signor Emiliano Arata, dirigente accompagnatore, per violazione dell’art. 1 c. 1 CGS in quanto responsabile degli adempimenti preliminari e quindi per aver sottoscritto le distinte contenenti il nominativo dell’allenatore, all’epoca dei fatti, secondo regolamento, non ancora tesserato. Trasmetteva copia del fascicolo alla competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per i provvedimenti a carico del De Ferrari.
All’odierna riunione è presente il Signor Emiliano Arata, mentre la Società ha prodotto una memoria difensiva allegata agli atti.
Dato per letto l’atto d’incolpazione, il rappresentante della Procura Federale ha sostenuto l’accusa ed ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
Emiliano Arata - dirigente tesserato USD Calvarese, inibizione temporanea per un mese.USD Calvarese ammenda di € 300,00.Il signor Arata si è praticamente rifatto alla memoria difensiva della società giustificando il proprio operato con i tempi biblici intercorrenti tra la data d’invio della richiesta di tesseramento al Settore Tecnico (leggi 8 marzo 2009) e la convalida del 15 giugno 2009.
Osserva la Commissione Disciplinare come gli addebiti contestati al signor Arata si appalesino di lieve gravità, pur tenendo in considerazione le invocate norme che disciplinano la materia attinente il tesseramento dei tecnici.
Accolto quindi il principio di colpevolezza sostenuto dalla Procura Federale infligge al signor Emiliano Arata la sanzione dell’ammonizione e condanna l’USD Calvarese, responsabile oggettiva nell’infrazione commessa dal proprio tesserato al pagamento dell’ammenda di € 50,00 (euro cinquanta).
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