COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 10/12//2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 20 – Reclamo del signor Gabriele Gatti, tesserato U.S. Fulgor Pontedeci

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 29 del 10/12//2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 20 - Reclamo del signor Gabriele Gatti, tesserato U.S. Fulgor Pontedecimo, avverso la propria squalifica per sette giornate - gara Pro Sesto - Fulgor dell'8.11.2009 Campionato Seconda Categoria

C.U. n. 22 del 19.11.2009 D.P.Genova

Il Giudice Sportivo squalificava per sette giornate il calciatore dell’U.S. Fulgor Pontedecimo Gabriele Gatti, che, espulso per aver contestato una decisione tecnica, si era avvicinato all’arbitro fronte a fronte senza toccarlo e lo aveva insultato. Alla notifica del provvedimento gli aveva poi strappato il fischietto dalla bocca procurandogli dolore.

Propone reclamo in proprio il calciatore contestando, anche a voce in sede di audizione, il resoconto arbitrale e sostenendo di aver solo cercato di togliere il fischietto dalla bocca dell’arbitro, per ottenere dallo stesso chiarimenti sulla sua espulsione, senza però riuscirvi.

Osserva la Commissione Disciplinare come quanto sostenuto dal reclamante deve essere respinto perché contrastante con il rapporto, preciso e coerente, dell’arbitro; documento questo che per regolamento prevale sulle dichiarazioni di parte.

In sede di congruità, questo giudicante, tenuto conto che l’infrazione commessa è avvenuta in un unico contesto, individua nella squalifica per sei giornate effettive la sanzione idonea a punirla.

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Gabriele Gatti da sette a sei giornate effettive di gara.

Accolto il reclamo dispone la restituzione della tassa.

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